STATUTO
dell’Associazione sportiva dilettantistica “CLAUT WATER SPORT CENTER”
Titolo 1° – Costituzione
Denominazione – Sede
Art. 1 –
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento all’art. 33 della stessa, ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile è costituita,
con sede in Claut l’associazione sportiva dilettantistica denominata “ CLAUT WATER SPORT CENTER” associazione sportiva dilettantistica”, in breve “CLAUT WATER SPORT CENTER A.S.D”
La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Di detta variazione deve esserne data tempestiva
comunicazione ai soci, all’Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri, alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, a cui l’associazione risulti affiliata.
Art. 2 –
L’associazione, come disposto nell’atto costitutivo, è affiliata alla UISP, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dall’ Ente di promozione sportiva.. Con propria deliberazione, il Consiglio Direttivo può altresì stabilire l’affiliazione dell’associazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie eregolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti.
L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 39/21.
Titolo 2° – Scopi dell’Associazione
Art. 3 –
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1,lettera b), D.Lgs. 36/2021.
Art. 4 –
L’associazione si propone di:
a) esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la promozione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nelle discipline della Canoa/kayak, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, River Walking, Sci Fondo/Alpino/Alpinistico, Bicicletta, Arrampicata, Alpinismo, Yoga, Corsa.
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un’ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
c) aprire sedi secondarie e circoli locali attribuendo ad essi peculiari forme di autonomia nello svolgimento di attività di carattere territoriale;
d) organizzare, in via secondaria e strumentale e sempre nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, attività diverse da quelle sportive quali, a mero titolo
esemplificativo:
– attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
-la vendita di articoli connessi alle discipline della Canoa/kayak, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, River Walking, Sci (Fondo/Alpino/Alpinistico), Bicicletta, Arrampicata, Alpinismo, Yoga, Corsa
-la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato,
– la predisposizione di studi, corsi on-line, pubblicazioni, pieghevoli e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive
Art. 5 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Titolo 3° – 1 Soci
Art. 6 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Art. 7 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli | componenti, in quanto delegati disgiuntamente
all’ammissione dei soci. In seguito all’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio con il pagamento della quota sociale.
Art. 8 –
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
– diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
– diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
– diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenne viene rappresentato, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
– diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
– dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
Art. 9 –
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Titolo 4° – Perdita della qualifica di Socio
Art. 10 –
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall’associazione.
Art. 11 –
Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organidell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,all’Associazione;
d) risulti condannato a pena definitiva per reati sportivi ovvero per per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.
Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.
Art. 12 –
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.
Titolo 5° – Fondo comune e gestione finanziaria
Fondo comune
Art. 13 –
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati.
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
Divieto distribuzione utili
Art. 14 –
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione, nonché fondi,riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso
l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio sociale
Art. 15 –
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Titolo 6° – Gli organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione
Art. 16 –
Sono organi e cariche dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Assemblea degli Associati
Art. 17 –
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul portale internet, articoli di stampa, l’invio di lettera semplice, e-mail o altre forme di messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza. È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che
partecipa e vota. È altresì possibile intervenire mediante delega da attribuire ad altro socio. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell’assemblea o possono essere definite da un regolamento approvato dall’assemblea degli associati.
Nell’espressione del voto l’associazione si ispira, in ogni caso, all’art.2538 del codice civile (c.d. “voto singolo”).
Art. 18 –
L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio, anche nella forma di rendiconto di cassa;
b) procede, senza alcuna forma di vincolo, alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei
Conti, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
d) approva gli eventuali regolamenti.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quarto degli Associati. In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza
assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Art. 19 –
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 20 –
Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono, in prima convocazione, la presenza (anche tramite delega) dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della
maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza (anche tramite delega) di un terzo (1/5) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. La delibera di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Art. 21 –
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente
dell’Assemblea. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.
Consiglio Direttivo
Art. 22 –
Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale all’assunzione dell’incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica od altre forme di messaggistica preventivamente concordata, non meno di otto giorni prima della adunanza, salvo questioni di urgenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle
deliberazioni assembleari;
2 – redigere il bilancio;
3 – predisporre i regolamenti interni;
4 – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5 – deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione
degli associati;
6 – deliberare circa l’esclusione degli associati;
7 – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di
attività in cui si articola la vita dell’Associazione:;
8 – tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
9 – affidare, con apposita delibera, gli incarichi di Direttore Tecnico, di
Responsabile del Settore Giovanile, di Direttore Tecnico e di Responsabile della Scuola di Canoa, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, River walking, Sci, MTB, Arrampicata, Alpinismo, Yoga, Corsa.
Art. 23 –
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare tale procedura, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. In tal caso, l’Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire.
Ove decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Art. 24 – Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di massima urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Articolo 24 bis
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo 24 ter
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesti mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall’Assemblea dei soci ma in ogni caso all’istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.L’accesso ai documenti è subordinato all’assunzione dell’impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l’esercizio dei diritti/doveri associativi e/o
per l’esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione;
Titolo 7° – Norme finali
Scioglimento
Art. 25 –
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art. 148, comma 8 lett.
b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Norme fiscali
Art. 26 –
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento
sportivo.